D.P.R. 29 settembre 2000, n.367
Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul
territorio nazionale e sulle acque territoriali (n.
112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e
successive modificazioni).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 112-undecies, e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
luglio 1968, n. 178;
Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n.
801;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 12 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22
settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e
della navigazione e dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e
le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul
territorio nazionale e sulle acque territoriali,
nonche' l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e
dai rilevamenti medesimi.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un
qualunque sensore;
b) restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la
trasposizione, su qualunque supporto, di quanto
rilevabile dal materiale fotografico acquisito.
Art. 3. Disciplina delle attivita' di ripresa aerea
1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi
di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo
contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice
della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e
riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque
territoriali e' consentita senza preventivi atti di
assenso da parte di autorita' o enti pubblici.
2. Sono, altresi', consentiti l'uso dei fotogrammi
derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e
le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi.
3. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio
delle attivita' disciplinate dal regolamento.
Art. 4. Divieti temporanei delle attivita' di ripresa
aerea
1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di
sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi
nazionali, le competenti Autorita' militari o di
pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle
attivita' di rilevamento e ripresa aerea sul territorio
nazionale e sulle acque territoriali o su parte di
essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data
tempestiva comunicazione ai soggetti interessati
attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di
informazioni aeronautiche nazionale.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al
comma 1, le competenti Autorita' militari o di pubblica
sicurezza, possono disporre il sequestro o la consegna
del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato
le riprese.
Art. 5. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le seguenti
disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11
gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della
navigazione limitatamente alle parole: "non osserva le
norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo
degli aeromobili di apparecchi fotografici o
cinematografici da presa ovvero"; gli articoli 5, 6,
11, 12 e 14 limitatamente alle parole: "delle lastre
fotografiche" della legge 2 febbraio 1960, n. 68; il
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968,
n. 178; l'articolo 6, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Mattarella, Ministro della difesa
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 7
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.".
- Si riporta l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.59,
recante: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa":
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo
Stato di attuazione della semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o
gli aspetti del procedimento che possono essere
autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A
tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con
effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche
di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilita' normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che pretendono particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu'
elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti
amministrativi ai principi della normativa comunitaria,
anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano
alla normativa procedimentale di carattere generale,
qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del
procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui
al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi
contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi
delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato
in materia. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui
al presente articolo, quali norme generali regolatrici,
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento
del sistema universitario, prevedendo altresi'
l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti,
eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di
proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali
massime dell'ammontare complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto al finanziamento
ordinario dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera
sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi
per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle
more della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della
medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il
Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma
4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di
legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano
i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera
c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente
articolo".
- Si trascrive il testo del punto n. 112-undecies,
dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della
succitata legge n. 59/1997:
"112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli,
rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul
territorio nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15
luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988,
n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n.
207".
- Il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, reca:
"Approvazione del regolamento per la navigazione
aerea".
- Il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1o dicembre 1939, n. 279, e
abrogato dal presente regolamento, recava: "Esecuzione
e diffusione di rilevamenti aerofotografici,
aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di
privati o di enti nazionali o stranieri".
- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca:
"Norme relative al segreto militare".
- Si trascrivono gli articoli 788, 789, 790, 791, 793
del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonche' l'art. 1200
cosi' come modificato dal presente regolamento:
"Art. 788 (Licenze ed autorizzazioni). - I servizi di
trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le
scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati
senza la preventiva licenza del Ministero dei
trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti
stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal
regolamento di attuazione del presente capo, emanato
con decreto del Ministro dei trasporti.
I servizi di trasporto aereo non di linea possono
essere effettuati anche da stranieri a condizioni di
reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o
per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta,
salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni
internazionali e fatto salvo il disposto dell'art. 780
(riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri
devono essere preventivamente accreditati dalle
competenti autorita' dello Stato di appartenenza.
Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono
essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni
operative prescritte, nonche' delle disposizioni del
regolamento di cui al primo comma.
Le scuole di pilotaggio possono operare anche su
aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968,
n.
518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
puo', in applicazione dell'art. 10 del decreto del
Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1988,
modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante
norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518,
emanare disposizioni limitative dell'attivita' di
scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni
delle singole aviosuperfici".
"Art. 789 (Condizioni per il rilascio delle licenze). -
Le licenze previste dall'articolo precedente possono
essere rilasciate soltanto alle persone, enti o
societa' indicate nell'art. 751.
Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo
non di linea si applicano le disposizioni di cui
all'art. 941 e agli articoli da 996 a 1000".
"Art. 790 (Durata). - Le licenze di cui all'art. 788
hanno la durata da tre a cinque anni.
Dette licenze sono revocabili prima del la loro
scadenza solo per comprovato motivo di pubblico
interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo
qualora il titolare, che abbia presentato domanda di
rinnovo corredata della documentazione prescritta
almeno centottanta giorni prima della scadenza, non
riceva notifica del rigetto motivato della domanda o
della irregolarita' della documentazione presentata
almeno novanta giorni prima di detta scadenza".
"Art. 791 (Divieto di cessioni e sanzioni). - Il
servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza
non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il
preventivo assenso del Ministro dei trasporti.
Chiunque non osservi le disposizioni del presente
titolo nonche' del regolamento di attuazione del
presente capo, e' punito con la sanzione amministrativa
da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei
casi piu' gravi e limitatamente agli esercenti
italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la
revoca della licenza.
Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei
trasporti".
"Art. 793 (Divieti di volo). - Il sorvolo su
determinate zone del territorio della Repubblica puo'
essere vietato dal Ministro per l'aeronautica per
motivi militari o di sicurezza pubblica.
Lo stesso Ministro puo' altresi', per eccezionali
motivi di interesse pubblico, vietare la navigazione
aerea su tutto il territorio della Repubblica".
"Art. 1200 (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi
fotografici o radiotrasmittenti). - Chiunque trasporta
ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza
l'autorizzazione prescritta, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il
servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili,
senza la concessione prescritta nell'art. 814.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un
componente dell'equipaggio, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire quindici milioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, recante: "Regolamento di attuazione della
legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina
del volo da diporto o sportivo" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215.
- La legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante: "Norme
sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla
disciplina della produzione e del rilevamenti terrestri
e idrografici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
1o marzo 1960, n. 52.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno
1968, abrogato dal presente regolamento, recava:
"Particolari topografici aventi carattere di
riservatezza di cui e' vietata l'inserzione nelle carte
geologiche e nelle carte, piante e piani ricavati dalle
carte e dai documenti cartografici ufficiali, in libero
commercio".
- Si trascrive l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre
1977, n. 303, recante: "Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato":
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti,
i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa
la cui diffusione sia idonea a recar danno alla
integrita' dello Stato democratico, anche in relazione
ad accordi internazionali, alla difesa delle
istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,
al libero esercizio delle funzioni degli organi
costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto
agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla
preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di
Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
- La legge 25 marzo 1985, n. 106, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1o aprile 1985, n. 78, reca:
"Disciplina del volo da diporto o sportivo".
Nota all'art. 3:
- Per il riferimento agli articoli 788, 789, 790 e 791
del codice della navigazione, si vedano le note alle
premesse.
Note all'art. 5:
- Per il riferimento all'art. 20, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al regio decreto 22 luglio 1939,
n. 1732, si vedano le note alle premesse.
- Per il titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n.
356, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento all'art. 1200 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive l'art. 14 della legge 2 febbraio 1960,
n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo
1960, n. 52, recante: "Norme sulla cartografia
ufficiale dello Stato e sulla disciplina della
produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici"
come modificato dal presente regolamento:
"Art. 14. - Le infrazioni alla presente legge
comportano il sequestro degli strumenti e apparati,
degli originali, tipi e copie della cartografia non
autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni
previste dalle leggi in vigore".
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 14 giugno 1968, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 ("Regolamento di
attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o
sportivo"), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo
da diporto o sportivo puo' essere condotta dall'alba al
tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni
meteorologiche e di visibilita' tali da consentire il
continuo riferimento visivo con il terreno sottostante,
gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo
di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attivita' e'
consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150
metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto
piu' elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a
distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso
non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro
ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre
festivita' nazionali il limite di cui al comma 2 e' di
1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si
applica nelle aree individuate con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro della
difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli
agglomerati di case ed assembramenti di persone, di
caserme, di depositi di munizioni, di porti militari,
di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato,
di stazioni ferroviarie ed altri centri, di vie di
comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di
ospedali, di carceri, di opifici, nonche' il lancio di
oggetti e di liquidi in volo. E' altresi' vietato il
sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle
linee ferroviarie, le quali, quando strettamente
necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso
ortogonale.
5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei
controllati dai servizi del traffico aereo, zone di
traffico aeroportuale, che non sono controllate,
nonche' le aree regolamentate, pericolose o proibite,
fatti salvi i casi di specifica autorizzazione
rilasciata da parte del Ministero dei trasporti -
Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta
del Ministero della difesa per le attivita' condotte
entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte
ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno
comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e
quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo
alla direzione generale dell'aviazione civile,
competente per la valutazione finale e l'eventuale
rilascio dell'autorizzazione.